|
12. Impianti di rivelazione e
segnalazione degli incendi
12.1. Generalità.
Nelle
attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere
prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e
segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a
distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito
dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti
letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal
precedente punto 8.1.
12.2. Caratteristiche.
L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori
utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica
di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale
deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei
dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) 2 minuti
dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più
rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di
segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme
proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la
centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della
tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti. Qualora previsto
dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività,
l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di
una o più delle seguenti azioni:
chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte,
appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la
segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di
chiusura;
disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o
condizionamento esistente; attivazione degli eventuali filtri in
sovrappressione; chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti
poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o
condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la
segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti
predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero
superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza
superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di
ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle
camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti
per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.
13. Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza
dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n.
524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la
posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente
segnalata.
14. Gestione della sicurezza
14.1. Generalità.
Il
responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della
gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in
particolare che:
sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi,
mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone
riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione
dell'incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di
situazioni particolari, quali: manutenzioni, ri-sistemazioni, ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano
eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni
necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze
non superiori a sei mesi;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in
conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; siano mantenuti
costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento
e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato
alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica
degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche
devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto
previsto dalle vigenti regole tecniche.
14.2. Chiamata servizi di
soccorso.
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la
rete telefonica.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di
qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.
Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili
del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio
telefonico dell'esercizio.
15. Addestramento del
personale
15.1. Primo intervento ed
azionamento del sistema di allarme.
Il responsabile dell'attività deve
provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di
usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo
intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di
chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed
impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due
volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei
mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a
esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di
emergenza opportunamente predisposto.
15.2. Azioni da svolgere.
In
caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere
tenuto a svolgere le seguenti azioni:
applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti
dell'attività ricettiva.
15.3. Attività di capienza
superiore a 500 posti letto.
Nelle attività ricettive di capienza
superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza
opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti
addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.
16. Registro dei controlli
Deve essere predisposto un
registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi
ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di
illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di
sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza
della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività,
nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile
per i controlli da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco.
17. Istruzioni di sicurezza
17.1. Istruzioni da esporre
all'ingresso.
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte
bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
delle scale e delle vie di evacuazione;
dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas e dell'elettricità;
del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
degli spazi calmi.
17.2. Istruzioni da esporre a
ciascun piano.
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
17.3. Istruzioni da esporre in
ciascuna camera.
In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in
vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune
lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale
della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate
da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la
posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed
alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di
usare gli ascensori in caso di incendio. Inoltre devono essere indicati i
divieti di: impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di
vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere
a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con
combustibili solidi, liquidi o gassosi; tenere depositi, anche modesti, di
sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato
all'attività.
parte seconda -
attività
esistenti
18. Ubicazione
Devono essere rispettati i
punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.
Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi
di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria
dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura
di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.
19. Caratteristiche
costruttive
19.1. Resistenza al fuoco
delle strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo
quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto
riportati:
|
ALTEZZA
ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO |
R/REI |
| Fino
a 12 m. |
30 |
| superiore
a 12 m. fino a 54 m. |
60 |
| oltre
54 m. |
90 |
|
19.2. Reazione al fuoco dei materiali.
E' richiesto
il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai
mobili imbottiti.
19.3. Compartimentazioni.
Gli
edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da
due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di
superficie complessiva non superiore a 4.000 m2, su più piani, a
condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore
di 30 kg/m2 e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio in tutti gli ambienti.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.
Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono
essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate,
oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.
19.4. Piani interrati.
E'
richiesto il rispetto del punto 6.4.
19.5. Corridoi.
E' richiesto
il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che
devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La
prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica
alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui
la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in
ciascun piano non superi i 20 kg/m2. E' consentito, altresì, che le porte
delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è
protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio
installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.
19.6. Scale.
In edifici con più
di due piani fuori terra e di altezza antincendio fino a 32 m le scale ad
uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza
superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di
accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto
19.1.
Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in
sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.
Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso
corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è
consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco
congrua con quanto richiesto al punto 19.1.
Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al
successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso
promiscuo).
19.7. Ascensori e
montacarichi.
Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di
resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.
20. Misure per l'evacuazione
in caso in incendio.
Le caratteristiche delle vie
di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle
strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo
quanto di seguito indicato.
20.1. Affollamento - Capacità
di deflusso.
Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso
indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).
20.2. Larghezza delle vie di
uscita.
E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi
aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del
calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con
ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita
congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche.
20.3. Larghezza totale delle
uscite.
La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo
quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive
servite da scale ad uso promiscuo.
20.4. Vie di uscita ad uso
esclusivo.
20.4.1. L'edificio è servito
da due o più scale.
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da
ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:
a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di
sicurezza esterna;
b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del
sistema di vie di uscita.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.
Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga
realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:
i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione
al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su
entrambe le facce;
sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto
automatico di rivelazione ed allarme di incendio.
Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di
25 metri a condizione che:
tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di
reazione al fuoco;
le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano
caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;
sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio
nelle camere e nei corridoi.
In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala
devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al
fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.
20.4.2. L'edificio è servito
da una sola scala.
E' ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con
non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve
essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.
La lunghezza dei corridoi che adducano alla scala deve essere normalmente
limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati
gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione
dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.
La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire
esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo
REI 60 munite di congegno di autochiusura.
Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non
realizzare le scale di tipo protetto a condizione che: tutti i locali
dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed
allarme d'incendio;
il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 kg/m2, con
esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al
punto 8.1;
la lunghezza dei corridoi che adducano alle scale sia limitata a 20 metri,
sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.
Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la
lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a
40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.
20.5. Vie di uscita ad uso
promiscuo.
E' consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a
destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti
condizioni:
le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito
dell'edificio ai sensi del punto 5.1,
lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;
l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 24 m;
le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico
di rivelazione ed allarme incendio;
l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture
separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20
kg/m2;
la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di
massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.
Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto
segue:
ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta
delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi
ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;
ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia
distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m2; il
percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non
sia superiore a 15 m.
21. Altre disposizioni.
21.1. Disposizioni tecniche.
Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.
E' consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di
azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria
di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico.
Tali dispositivi, tarati a 70 C, devono essere installati in punti adatti,
rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della
miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione
dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire
la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di
controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle
condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.
21.2. Disposizioni
transitorie.
Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i
seguenti termini: a) due anni per quanto riguarda le disposizioni
gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti
prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera
c);
c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per
ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a
quanto previsto dal punto 19.2.
Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato
ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli
eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.
TITOLO
III°
Disposizioni
relative alle attività ricettive con capacità non superiore a
venticinque posti letto
22. Generalità
Le strutture orizzontali e
verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Deve essere
assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli
occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2,
13, 14 e 17.
TITOLO IV° -
Rifugi alpini
23. Generalità
Ai fini della presente regola
tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:
categoria A: raggiungibili con strada rotabile;
categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio
pubblico, con esclusione delle sciovie;
Categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e
che vengono classificati in relazione alla situazione locale con
riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché
all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.
Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i
ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni
adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre
incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di
dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il
ricovero d'emergenza.
24. Regole generali
Indifferentemente dalla
categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve
essere mirata a:
ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.
In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di
innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi,
eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla
successiva lettera f);
b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e
cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la
loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad
una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei
rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste
all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;
c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili,
prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od
in locali separati senza diretta comunicazione;
d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le
chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o
similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia
dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei
periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le
condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte
d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa
delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e
parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;
f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da
parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm
da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti
ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza
delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di
100 cm;
g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un
raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere
disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli
attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere
protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare
innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti
devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza
adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per
l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in
posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad
alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare
automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore
alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e
codificata per l'individuazione;
i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000
m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni
meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a
quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco
d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da
un telo alluminiato a forma di sacco, atto a contenere completamente
l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le
stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in
numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno
essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato,
provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo
da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;
l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte
schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini
antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore
e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile
della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale
della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli
impianti.
25. Rifugi di capienza non
superiore a venticinque posti
I rifugi alpini, di qualsiasi
categoria, con capienza non superiore a venticinque posti letto, devono
rispettare quanto di seguito indicato:
a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova
costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;
b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1
con frequenza almeno annuale;
c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è
consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di
peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata per
l'alimentazione di apparecchi di cottura;
d) devono essere installati estintori conformemente a quanto
richiesto nel precedente punto 11.2.
26. Rifugi di capienza
superiore a venticinque posti letto
26.1. Rifugi di categoria A.
Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano
nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti I e II del titolo
secondo del presente decreto.
26.2. Rifugi nuovi di
categoria B, C, D ed E.
Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo
II°-parte prima. E' però ammesso che:
non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece,
disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani
dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse.
L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed
agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno
annuale;
per i rifugi di cat. C, D ed E sino a 2 piani fuori terra, è consentito
che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.
26.3. Rifugi esistenti di
categoria B.
Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al titolo II°-parte
seconda. E' inoltre richiesto che:
siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani
dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse.
L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed
agevole utilizzo da parte dei soccorritori;
vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una
seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.
E' però ammesso che:
a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal
carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con
caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al
punto 19.5;
c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre
piani fuori terra;
d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm
60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali,
conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per
larghezze pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al punto
20.2;
e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale
a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del
rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime:
larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non
superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali
scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni
nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna
scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità
di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità
alle norme anti-infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un
corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro
equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m,
occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50
cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui
sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a
pioli);
f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme siano
alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete,
da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico,
fotovoltaico ecc);
g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio
per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del punto
11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità
estinguente 13A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 m2 e comunque uno ogni
piano;
h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia
almeno annuale.
26.4.
Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.
A tali rifugi si applicano le
prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto
richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del
punto 19 del presente decreto.
E'
però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione
elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili
ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento
manuale. 27. Disposizioni transitorie I rifugi alpini esistenti devono
adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla
sua entrata in vigore.
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