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DECRETO MINISTERIALE
9 Aprile
1994
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22
dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;
Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i
rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere
attualmente in vigore;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art.
11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986,
n. 317;
Decreta:
E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto. Sono abrogate
tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.
Allegato: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE
INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE
TURISTICO-ALBERGHIERE.
TITOLO I°
Generalità.......................................1
TITOLO II°
Disposizioni relative alle attività
ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto.
Parte I
- Attività di nuova costruzione ........5 - 17
Parte II - Attività esistenti...................18 - 21
TITOLO III°
Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore
a
venticinque posti letto .........................22
TITOLO IV°
Rifugi alpini....................................23 - 27
TITOLO I° -
generalità
1. Oggetto
La presente regola tecnica di
prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle
persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per
oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali
adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6
della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25
maggio 1983) e come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico-alberghiere;
l) rifugi alpini.
2. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si
applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti
e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad
attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le
nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le
disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali
aumenti di volume e solo a quelli.
3. Classificazione
Le attività di cui al punto
1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a
disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di
una unità immobiliare, si distinguono in:
a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle
quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo II;
b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle
quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo III.
Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.
4. Termini, definizioni
e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni
e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre
1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via
di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire
intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche
tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità
motorie in attesa dei soccorsi;
corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile
l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va
calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal
quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più
prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
TITOLO II°
disposizioni
relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque
posti letto
parte prima -
attività
di nuova costruzione
5.Ubicazione
5.1. Generalità. Gli edifici
da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto
delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da
altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica
destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni
diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle
specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di
prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).
5.2. Separazioni -
Comunicazioni.
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole
tecniche, le attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti
non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad
esse pertinenti, elencate al punto 5.1;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a)
e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI
90.
Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel
successivo punto 8.4.
5.3. Accesso all'area.
Per
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli
accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma
devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3.50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12
sull'asse posteriore, passo 4 m).
5.4. Accostamento mezzi
di soccorso.
Per le strutture ricettive ubicate ad altezza
superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento
all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata,
al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza
superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.
6. Caratteristiche
costruttive
6.1. Resistenza al fuoco delle
strutture.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella
realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della
Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole
tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi
contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per
essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente
decreto.
A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita
istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi, che comunicherà al
richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale
diniego.
L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla
documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi
certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità
dello Stato membro.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i
vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici
in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con
le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del
carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di
chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del
Ministro dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1993).
Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle
separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:
|
ALTEZZA
ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO |
R/REI |
| Fino
a 24 m. |
60 |
| superiore
a 24 m. fino a 54 m. |
90 |
| oltre
54 m. |
120 |
|
Per
le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono
applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
6.2. Reazione al fuoco dei
materiali.
I materiali installati devono essere conformi a quanto di
seguito specificato:
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per
le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non
combustibili);
b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni,
compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in
presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento
dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali
isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie
classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli
elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini.
Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è
consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di
rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli
elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non
superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive
condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
(tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
ad 1;
e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in vista con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco
non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente
isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di
reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.
I materiali di cui alla lettere precedenti devono essere omologati ai
sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in
opera, per quelli installati entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi
specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno
1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia
attestata ai sensi del medesimo articolo.
E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente
trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al
fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).
I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere
incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti
combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture
realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco
almeno REI 30.
6.3. Compartimentazione.
Gli
edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da
due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.
E' consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio
costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non
superiore a 4.000 m2 e che il primo piano interrato, per gli spazi
destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non
eccedente 1000 m2, faccia parte del compartimento sovrastante.
Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.
Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono
essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche,
ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.
Tabella A
|
ALTEZZA
ANTINCENDIO |
SUP.
MAX COMPARTIMENTI (m2) |
| Fino
a 24 m. |
3.000 |
| superiore
a 24 m. fino a 54 m. |
2.000 |
| oltre
54 m. |
1.000 [*] |
|
[*] Il compartimento deve estendersi ad un solo piano
6.4. Piani interrati.
Le aree comuni a servizio del
pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino
alla quota di 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra
--7,50 e --10,00 m, devono essere protette mediante impianto di
spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di
rivelazione di incendio.
Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.
6.5. Corridoi.
I tramezzi che
separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di
resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono
avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di
autochiusura.
6.6. Scale.
Le caratteristiche
di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto
previsto al punto 6.1.
Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più
di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale
a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del
tipo a prova di fumo.
La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.
Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre
gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta
rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non
superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non
rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni
quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata
a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve
avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore
ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di
dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare
anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo
comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.
6.7. Ascensori e montacarichi.
Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di
incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una
scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo
protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto
previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle
specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
6.8. Ascensori antincendio.
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio
superiore a 54 m dovranno essere previsti ascensori antincendio da poter
utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da
realizzare come segue:
a) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono
possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani
deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120.
L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o
tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al
fuoco REI 120;
b) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica,
una delle quali di sicurezza;
c) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da
alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;
d) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;
e) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza
del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e
tra di loro nettamente separati;
f) gli ascensori devono essere muniti di un sistema
citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;
g) gli ascensori
devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri
ascensori.
7. Misure per l'evacuazione in
caso di emergenza
7.1. Affollamento.
Il massimo
affollamento è fissato in:
aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4
persone/m2, salvo quanto previsto al punto 8.4.4;
aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.
7.2. Capacità di deflusso.
Al
fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono
essere
non superiori ai seguenti valori:
50 per il piano terra;
37,5 per i piani interrati;
37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;
33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.
7.3. Sistemi di vie di uscita.
Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono
essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato
in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di
deflusso e che adduca in luogo sicuro.
Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di
uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.
Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno
accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi
devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto
dalle normative vigenti.
La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali
elementi sporgenti con esclusione degli estintori.
Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza
superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non
superiore a 8 cm.
E' vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione
dell'uscita.
Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in
luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.
Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a
sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di
facilitare l'uscita in caso di pericolo.
Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza
utile delle stesse.
7.4. Larghezza delle vie di
uscita.
La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del
modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione
della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della
luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per
gli ospiti e delle porte delle camere.
7.5. Lunghezza delle vie di
uscite.
Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni
deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di
sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.
E' consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per
raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché
la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.
La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.
7.6. Larghezza totale delle
uscite.
La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero
di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento
previsto e la capacità di deflusso del piano.
Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene
calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani
consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte
d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.
E' consentito installare porte d'ingresso:
a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a
spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;
b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se
possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo
appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca
l'alimentazione elettrica.
Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della
larghezza delle uscite.
7.7. Numero di uscite.
Il
numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere
inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
E' consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una
sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non
superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti
hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione
della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.
8. Aree ed impianti a rischio
specifico
8.1. Locali adibiti a
depositi.
8.1.1. Locali, di superficie
non superiore a 12 m2, destinati a deposito di materiale combustibile.
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione
nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere
munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere
limitato a 60 kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve
essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto,
è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi
orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella
prevista.
In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un
estintore.
8.1.2. Locali, di superficie
massima di 500 m2, destinati a deposito di materiale combustibile. Possono
essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere.
Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata
di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno
REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m2;
qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con
impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore
ad 1/40 della superficie del locale.
8.1.3. Depositi di sostanze
infiammabili. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.
E' consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi
metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili,
strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi
devono essere ubicati nei locali deposito.
8.2. Servizi tecnologici.
8.2.1. Impianti di produzione
calore. Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo
centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è
consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole
unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento
ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto
l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici
di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a
regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua
calda alimentati a gas, devono essere ubicati all'esterno;
c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia
che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento
della fiamma;
d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile
devono essere posti all'esterno;
e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas
deve essere limitata a 34,89 kW (30.000 Kcal/h);
f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione
regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere
chiaramente esposte.
8.2.1.1. Distribuzione dei gas
combustibili. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere
a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con
densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in
cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento
è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero,
aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di
almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del
gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato
all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente
segnalato.
8.2.2. Impianti di
condizionamento e ventilazione. Gli impianti di condizionamento e/o di
ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti
devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati
come di seguito specificato.
8.2.2.1. Impianti
centralizzati. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi
non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti
di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali,
realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o
tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI
60 dotate di congegno di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve
essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con
una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del
locale. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi
refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere
installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a
gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad
assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di
prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore,
riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine,
autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
8.2.2.2. Condotte. Le condotte
devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le
tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al
fuoco non superiore alla classe 2.
Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vani scala e vani ascensore;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso
se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe
almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti,
nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli
attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a
quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e
direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte
deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare
le dilatazioni delle stesse.
8.2.2.3. Dispositivi di
controllo. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando
manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei
ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più
compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di
rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori
e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve
essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale
dell'operatore.
8.2.2.4. Schemi funzionali.
Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in
cui risultino:
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
l'ubicazione delle macchine;
l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.
8.2.2.5. Impianti localizzati.
E' consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi
condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia
infiammabile. E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma
libera.
8.3. Autorimesse.
Le
autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate
in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.
8.4. Spazi per riunioni,
trattenimento e simili.
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico,
ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o
complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o
non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo
esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:
conferenze;
convegni;
sfilate di moda;
riunioni conviviali;
piccoli spettacoli di cabaret;
feste danzanti;
esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi
audiovisivi.
8.4.1. Ubicazione. I locali di
trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del
piano stradale ed ai piani interrati, purché non oltre 10 m al di sotto
del piano stradale.
8.4.2. Comunicazioni. I locali
di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti
in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva,
salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio
specifico.
Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti
dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al
fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di
prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.
8.4.3. Strutture e materiali.
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di
rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti
punti 6.1. e 6.2.
8.4.4. Misure per
l'evacuazione in caso di emergenza. L'affollamento massimo ipotizzabile,
in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in
file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere.
Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una
densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m2 e che in ogni
caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del
titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema
organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti
disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere
serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle
vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di
tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro
dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del
piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono
essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle
vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo,
che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali
locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90
m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.
8.4.5. Distribuzione dei posti
a sedere. La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle
vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti,
riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano
uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a
condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo
sfollamento delle persone in caso di emergenza.
9. Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono
essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1 marzo 1968 (Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti
elettrici:
non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la
messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); devono disporre di
apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e devono riportare
chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi;
e) ascensori antincendio.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi
regolamenti di applicazione.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve
( 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad
interruzione media ( 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici
antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico
e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento
in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in
ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: 30 minuti;
illuminazione di sicurezza: 1 ora;
ascensori antincendio: 1 ora;
impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole
tecniche vigenti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché
assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
10. Sistemi di allarme
Gli edifici, o la parte di
essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema
di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale
presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da
poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle
parti di esso coinvolte dall'incendio.
Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere
posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale
preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in
un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi
d'incendio.
Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo
quanto prescritto nel punto 12.
Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in
assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore
a 30 minuti.
11. Mezzi ed impianti di
estinzione degli incendi
11.1. Generalità.
Le
apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere
realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.
11.2. Estintori.
Tutte le
attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di
estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma
armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero
dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da
proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
in prossimità degli accessi;
in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e
visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne
l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere
installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un
minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore
a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono
essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti
letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
11.3. Impianti idrici
antincendio.
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono
essere:
distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree
dell'attività;
collocati in ciascun piano negli edifici a più piani; dislocati in
posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori
devono agevolarne l'individuazione a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in
modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova
di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei
Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri
a prova di fumo.
11.3.1. Naspi DN 20. Le
attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono
essere almeno dotate di naspi DN 20. Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m,
realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa
sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre
all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più
sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35
l/min. ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in
fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra
prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace
di fornire le medesime prestazioni.
11.3.2. Idranti DN 45. Le
attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di
una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una
tubazione flessibile lunga 20 m.
11.3.2.1. Rete di tubazioni.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una
rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti
disposti nei vani scala.
Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere
derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un
attacco per idranti DN 45.
La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi
sanitari.
Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non
metalliche, dal fuoco.
11.3.2.2. Caratteristiche
idrauliche. L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da
garantire una portata minima di 360 l/min. per ogni colonna montante e nel
caso di più colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso
deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione
idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non
inferiore a 120 l/min. con una pressione al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.
11.3.2.3. Alimentazione.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.
Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto
precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere
realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo
elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento
automatico.
11.3.2.4. Alimentazione ad
alta affidabilità. Per le attività con oltre 500 posti letto e per
quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m,
l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta
affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta
affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:
una riserva virtualmente inesauribile;
due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a
quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;
due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione,
non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente
inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due
gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in
grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti
modalità:
una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una
motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
due motopompe, una di riserva all'altra;
due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche
indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
11.3.3. Idranti DN 70. Nelle
strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in
edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in
posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN
70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale
idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min. per
almeno 60 minuti.
Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli
esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno
contemporaneo dell'utenza complessiva.
11.3.4. Collegamento delle
autopompe VV.FF. Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di
3 piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il
collegamento con le autopompe VV.FF.
11.3.5. Impianti di
spegnimento automatico. Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive
con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di
spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.
continua
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